Credito al consumo
Domande Frequenti
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È una somma di denaro che viene corrisposta direttamente al cliente dalla banca o dalla società finanziaria, può essere utilizzata per qualsiasi necessità senza essere necessariamente legata all’acquisto di un bene specifico. È una forma di finanziamento utilizzata da coloro che hanno bisogno di liquidità.
È un’attività finanziaria per la concessione di finanziamenti rivolta esclusivamente a privati per l’acquisto di beni e/o servizi non collegati alla loro attività professionale.
Le forme di credito al consumo sono:
- prestiti finalizzati, per l'acquisto di beni e servizi attraverso un finanziamento (anche nella forma di leasing)
- prestiti personali, anche nella forma di consolidamento del debito e di cessione del quinto dello stipendio
- carte di credito.
Il credito al consumo può essere concesso solo:
- dalle banche
- dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi degli art 106 e 107 del Testo Unico Bancario e iscritti all’apposito albo tenuto presso l’Ufficio italiano dei cambi
Il negoziante per permettere al consumatore di pagare a rate l’acquisto di un bene o di un servizio può offrire un prestito finalizzato per conto di una banca o società finanziaria con cui ha stipulato una convenzione. Il negoziante è in questo caso un semplice intermediario tra l’istituto di credito che effettivamente eroga il finanziamento e il consumatore stesso.
Normalmente per ottenere un credito occorre:
- essere maggiorenni e con un' età massima che può essere stabilita discrezionalmente dall’istituto di credito
- avere residenza o domicilio in Italia
- avere un reddito dimostrabile e sufficiente per il rimborso regolare delle rate
È un tipo di prestito dedicato ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Si tratta cioè di un prestito personale a tasso di interesse fisso. L’importo della rata da rimborsare è fisso ma non deve superare la quinta parte dello stipendio e viene prelevato direttamente dalla busta paga.
Questa forma di finanziamento è stata estesa recentemente ai dipendenti privati, con alcune differenze:
- l’azienda privata può rifiutarsi di svolgere i compiti di trattenuta e versamento alla finanziaria della rata di rimborso
- nel caso di passaggio ad altra società, la nuova società può rifiutarsi di subentrare al rapporto di finanziamento già in corso.
La carta di credito è una tessera di plastica con una banda magnetica o un microchip (necessaria ad identificare il possessore in accoppiata con il suo codice segreto ) emessa da una banca o da un altro istituto di credito che consente di acquistare un bene o un servizio e pagarlo successivamente all'atto dell'acquisto.
Per le carte di credito a saldo l'addebito dell'importo speso avviene normalmente alla fine del mese in cui si è effettuato l'acquisto o di quello successivo.
Per le carte di credito rateali o revolving il cliente può rateizzare l'importo in più mesi.
In questo secondo caso oltre all'importo speso il titolare della carta dovrà corrispondere gli interessi sull'importo rateizzato
La carta di credito revolving ha le stesse funzioni di una comune carta a saldo, ma in più permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di credito, concessa dall’istituto finanziario al titolare della carta, per una durata indeterminata.
Il titolare può utilizzare questa linea di credito, nei limiti dell’importo che gli viene accordato, per effettuare acquisti di beni o servizi presso esercizi che appartengono al circuito di spendibilità della carta (Visa, Mastercard, American Express, eccetera), oppure per prelevare degli anticipi di denaro contante dagli sportelli automatici. Man mano che si procede al rimborso attraverso il pagamento di una rata mensile, il conto si alimenta nuovamente e consente successivi impieghi.
Attraverso il consolidamento del debito, una persona può sostituire tutti i prestiti esistenti con un unico nuovo prestito o mutuo, di durata maggiore e con rata mensile complessiva molto più bassa. Il consolidamento del debito serve quindi quando la somma delle rate dei singoli prestiti diventa alta da sostenere e si è in difficoltà a pagare tutte le rate.
Dipende dalla società a cui viene richiesto il finanziamento: normalmente, gli istituti di credito per identificare il cliente richiedono la carta di identità e il codice fiscale, inoltre per valutare la pratica oltre a questi documenti vengono richiesti almeno quelli che attestano il reddito percepito e un’utenza che attesti la residenza del richiedente.
Il fatto di avere un altro finanziamento in corso non impedisce di fare un'ulteriore richiesta. La valutazione dell'istituto di credito terrà certamente conto dell'ammontare dei finanziamenti già in essere in rapporto con il reddito dichiarato (che dovrà essere dimostrato) e valuterà se in base ai propri criteri riterrà l'operazione fattibile o meno.
L’istituto di credito, per decidere, valuterà inoltre la regolarità dei pagamenti sui finanziamenti in essere o passati (cosiddetta storia creditizia).
I S.I.C. (Sistemi di Informazioni Creditizie) raccolgono dagli istituti bancari e finanziari informazioni relative ai rapporti di credito richiesti o erogati a consumatori e imprese.
Le informazioni censite per ogni rapporto di credito si distinguono in:
- dati anagrafici identificativi dei soggetti coinvolti nel rapporto di credito
- tipologia del rapporto di credito (ad esempio prestito personale, mutuo, eccetera) ed eventuale piano di rimborso
- andamento dei pagamenti durante il rimborso del credito (il 95% dei soggetti censiti nel SIC gestito da CRIF risulta essere un regolare pagatore!)
Gli istituti di credito accedono normalmente a queste informazioni per valutare una richiesta di finanziamento; allo scopo di poter valutare il livello di indebitamento del richiedente e la regolarità dei rimborsi su finanziamenti in essere o estinti. Le informazioni presenti nel SIC costituiscono la reputazione creditizia di coloro che accedono al credito, e quando sono positive facilitano l’accesso al credito e lo rendono meno oneroso (perché per esempio non si rende necessario richiedere garanzie personali e reali).
Gli istituti di credito per trasmettere le informazioni al SIC necessitano del consenso firmato da parte del consumatore. Solo nel caso in cui sul rapporto di credito si registrino delle irregolarità di pagamento i dati possono essere trasmessi senza il consenso dell’interessato.
Il settore dei SIC è normato da una specifica regolamentazione che è entrata in vigore nel 2005.
L’istituto di credito al ricevimento della documentazione valuterà la richiesta di credito in base alle proprie politiche creditizie (ogni istituto possiede politiche differenti) e deciderà se erogare o meno il finanziamento. Inoltre:
- analizzerà i documenti presentati, farà cioè una verifica sulla situazione reddituale, (dalla busta paga o dalla dichiarazione annuale dei redditi) sul possesso o meno di proprietà, eccetera
- valuterà consultando i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) il livello di indebitamento, cioè vedrà se si hanno in corso altri finanziamenti, e la storia creditizia, ovvero se prestiti precedenti sono stati rimborsati con regolarità
- in ultimo consulterà le banche dati pubbliche per verificare ad esempio se si hanno protesti, ipoteche, pignoramenti, fallimenti.
Nel caso del mancato pagamento di una cambiale si viene iscritti nel bollettino dei protesti.Tuttavia è possibile ottenere la cancellazione del protesto qualora il debitore provveda al pagamento della cambiale (con interessi maturati e spese) entro 12 mesi dalla data del protesto.
Se non si provvede al pagamento entro 12 mesi, l'informazione relativa ai protesti verrà conservata per 5 anni
Una vera operazione a tasso zero, quindi senza spese, prevede che sia il T.A.N. che il T.A.E.G. siano pari a 0. Ci sono casi in cui il finanziamento ha un T.A.N. pari a 0 mentre il T.A.E.G. è variabile: questo vuol dire che il costo effettivo del finanziamento non è zero ma è appunto variabile e quindi si pagano ad esempio le spese di istruttoria o di incasso rata.
Il tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea è un tasso di riferimento che influenza i tassi di mercato (ad esempio l’Euribor).
Nel caso si abbia in corso un contratto di finanziamento a tasso variabile, il rialzo del tasso della Banca Centrale Europea produrrà con molta probabilità un rialzo del tasso di interesse sul finanziamento. Se il finanziamento in corso invece è a tasso fisso, la revisione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea non avrà alcun effetto sul tasso applicato al finanziamento.
Il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea può indurre gli istituti di credito a rivedere al rialzo i tassi applicati sulle nuove erogazioni di finanziamenti, anche quelli a tasso fisso.
Si, occorre farsi fare dall’istituto di credito con cui si ha un finanziamento in corso un conteggio di estinzione che indica l’ammontare del prestito ancora da restituire più eventuali oneri maturati fino a quel momento, inoltre l’istituto di credito può addebitare le spese di estinzione anticipata che, nel caso del credito al consumo, devono mantenersi nei limiti previsti dalla legge oggi pari all’1% del capitale residuo.
No. Il contratto di compravendita tra il consumatore e il negoziante è indipendente dal contratto di finanziamento. In questi casi occorre avvisare l’Istituto di credito dell’accaduto e cercare di trovare una soluzione, infatti nel caso di mancato pagamento delle rate si rischia di pagare interessi di mora e di avere in futuro maggiori difficoltà ad ottenere un credito.
Interrompere il rimborso del finanziamento può creare spiacevoli conseguenze ecco perché se vi trovate in una situazione di difficoltà è meglio condividerla con l’istituto che vi ha erogato credito per trovare una soluzione insieme (ad esempio, ristrutturazione del debito) altrimenti gli interessi dovuti vengono maggiorati, con l’applicazione di una mora e si rischia di avere maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro (perché i ritardi di pagamento verranno registrati nei SIC).
I mediatori creditizi sono coloro che professionalmente mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’attività svolta dai mediatori creditizi è a titolo oneroso e ricade sul richiedente credito; tale onere non è sempre incluso nel calcolo del T.A.E.G.